ACCREDITI CAMERA DELLA MODA

 

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA Regolamento per l’accreditamento della stampa

Art. 1. Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  1. a) Giornalista: qualunque professionista (es. giornalista, pubblicista, operatore radiotelevisivo, fotografo, cine-foto-operatore,) che operi, anche in modo occasionale e/o in qualsivoglia qualità (es. giornalista dipendente, giornalista free-lance, ecc.), nel settore dei media (es. giornali, riviste, periodici, agenzie stampa, TV, pubblicazioni su internet, ecc.);
  2. b) Accreditamento: l’autorizzazione rilasciata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (di seguito la “CNMI”) ai Giornalisti per accedere alle manifestazioni e strutture (es. sale stampa, centri sfilate, ecc.) gestite dalla stessa CNMI, fermo restando che l’accesso alle manifestazioni (es. sfilate, presentazioni presso gli Show Room, eventi, ecc.) organizzate dalle singole Case di Moda è sempre subordinato all’invito da parte delle stesse ai singoli Giornalisti.

Art. 2. Scopo del Regolamento.

Lo scopo del presente Regolamento è stabilire le regole per disciplinare il rilascio dell’Accreditamento ai Giornalisti da parte

della CNMI.

Art. 3. Criteri per il rilascio dell’Accreditamento dei Giornalisti.

3.1 La CNMI rilascia l’Accreditamento a ciascun Giornalista a seguito di una selezione basata su una valutazione, comunque discrezionale, che tenga conto dei criteri di seguito indicati.

Numero dei Giornalisti.

3.2 La CNMI determina il numero massimo degli Accreditamenti che intende concedere ai Giornalisti per ciascun evento e, se le richieste risultano in esubero, seleziona a propria discrezione i Giornalisti ai quali concedere l’Accreditamento. La CNMI può comunque variare in qualunque momento a propria discrezione il numero degli Accreditamenti che intende concedere.

Testate di riferimento.

3.3 La CNMI valuta gli organi di informazione (es. testate giornalistiche, agenzie di stampa, radio, TV, testate internet, agenzie

fotografiche, ecc.) per le quali i Giornalisti debbono sempre dichiarare e dimostrare di operare, indipendentemente dalla forma di collaborazione (es. dipendente e/o autonoma, ecc.). I Giornalisti che richiedono l’accredito saranno responsabili nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, e comunque la CNMI avrà la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato.

Credenziali personali.

3.4 La CNMI valuta le credenziali personali dichiarate e/o comunque conosciute di ciascun Giornalista, il quale deve:

  1. a) svolgere la propria attività prevalentemente, se non esclusivamente, nel settore della Moda;
  2. b) collaborare con organi di informazione del settore della Moda, già conosciuti nel settore e già operativi, e comunque di gradimento

della CNMI;

  1. c) fornire la idonea documentazione richiesta dalla CNMI per comprovare i propri titoli professionali (es. tesserino di giornalista, ecc.)

nonché  il  rapporto  di  collaborazione  con  gli  organi  di  informazione  rappresentati  (es.  lettera  del  direttore,  attestazione  del responsabile di redazione, ecc.);

  1. d) possedere idonee credenziali in termini di rispetto della deontologia ed etica professionale, nonché di probità, lealtà e correttezza,

anche nei rapporti con i colleghi che operano nel settore della Moda, nonché nei confronti della CNMI e dei suoi membri;

  1. e) aver tenuto un comportamento rispettoso delle regole per l’accesso ai luoghi dedicati alla stampa (es. sale stampa, centri sfilate,

ecc.) e per la partecipazione agli eventi organizzati dalle Case di Moda e/o dagli operatori del settore della moda (es. sfilate, presentazioni negli Show Room, eventi di immagine e comunicazione di qualunque genere, ecc.).

3.5 In particolare, i Giornalisti debbono tenere e/o aver tenuto un comportamento civile e corretto nei luoghi dedicati alla stampa e/o agli eventi organizzati dalle Case di Moda, rispettando le regole poste dagli organizzatori / gestori di tali luoghi, quali ad esempio l’utilizzo dei soli posti assegnati (es. posti a sedere o in piedi) e dei soli spazi ed apparecchiature assegnati (es. scrivanie, computer, stampanti telefoni, ecc.), l’accesso a tali luoghi solo sulla base degli accreditamenti e/o inviti regolarmente ricevuti, il tutto sempre senza arrecare indebito disturbo e/o interferire con l’attività degli altri soggetti presenti in tali luoghi (es. altri giornalisti, operatori, addetti stampa, personale, ecc.).

Versamento della quota di partecipazione

3.6 I Giornalisti saranno tenuti a versare alla Camera della Moda la quota per l’accredito alla manifestazione che darà diritto

all’ accesso alle strutture (es. sale stampa, centro sfilate, ecc.) gestite dalla stessa CNMI e all’inserimento nelle liste di accredito per le case di moda, quota che la Camera della Moda si riserva di chiedere e determinare in relazione a ciascuna manifestazione.

3.7 La CNMI rilascia gli Accreditamenti, se ricorrono tutti i requisiti previsti dai precedenti artt. da 3.1 a 3.5, a seguito della presentazione di apposita domanda da parte di ciascun Giornalista come dal modulo allegato alla presente sub (A) che deve essere interamente compilato e sottoscritto.

3.8  La  CNMI  determina  di  volta  in  volta  le specifiche  modalità  e tempistiche  per  la  presentazione  ed il  rilascio  degli Accreditamenti ai Giornalisti.

3.9 Il rilascio degli Accreditamenti da parte della CNMI, in qualunque modalità, tempo, luogo ed a qualunque soggetto venga effettuato, è sempre soggetto ai medesimi criteri sopra indicati nei precedenti artt. da 3.1 a 3.6.

3.10 La CNMI rilascia gli Accreditamenti ai Giornalisti in relazione a ciascuna singola manifestazione, senza che ciò costituisca in alcun modo titolo per ottenere il rilascio di Accreditamenti da parte della CNMI per altre manifestazioni, contemporanee e/o successive, anche della stessa natura.

3.11 La CNMI rilascia gli Accreditamenti per gli spazi e gli eventi organizzati e gestiti direttamente dalla Camera della Moda (es. Milano Moda Donna) mediante consegna ai Giornalisti di un tesserino, in unico originale, come dal modulo allegato alla presente sub (B) che è personale e non cedibile e soggetto anche a tutte le norme del presente Regolamento.

3.12 Fermo restando che l’accesso alle manifestazioni organizzate dalle singole Case di Moda è sempre subordinato all’invito da parte delle stesse ai singoli Giornalisti, la CNMI rilascia gli Accreditamenti per gli spazi e gli eventi organizzati e gestiti da soggetti diversi dalla Camera della Moda mediante registrazione nelle liste ufficiali dei Giornalisti tenute dalla CNMI, senza rilascio di apposito tesserino di Accreditamento.

3.13 La CNMI provvede alla registrazione degli Accreditamenti concessi e rifiutati ai Giornalisti utilizzando un apposito registro (anche informatico), che viene conservato come archivio facente prova della concessione o del rifiuto dell’Accreditamento.

Art. 4 Revoca dell’Accreditamento ai Giornalisti.

La CNMI potrà revocare gli Accreditamenti ai Giornalisti in qualunque momento, a propria discrezione, senza dover fornire motivazione. In ogni caso, il venire meno anche di uno solo dei criteri di cui al precedente art. 3 per il rilascio dell’Accreditamento è considerato come giusta causa per la revoca dello stesso.

Art. 5 Applicazione del Regolamento.

5.1 Ai fini della applicazione delle norme del presente Regolamento, la CNMI procederà tramite il proprio ufficio stampa che si

occuperà di:

  1. a) raccogliere e conservare le domande di Accreditamento presentate dai Giornalisti, il tutto nel rispetto della normativa vigente in

materia di riservatezza dei dati;

  1. b) condurre l’istruttoria su ciascuna domanda di Accreditamento presentata dai Giornalisti in relazione a ciascun evento;
  2. c) concedere gli Accreditamenti ai Giornalisti che presentino i requisiti previsti dai precedenti artt. da 3.1 a 3.6;
  3. d) presentare al Comitato di Presidenza della CNMI la lista dei Giornalisti che propone di non accreditare, indicando la relativa

motivazione nei casi indicati dall’art. 5.1 lettera c);
e)     comunicare ai Giornalisti gli Accreditamenti concessi e rifiutati;

  1. f) controllare che i soggetti preposti alla concessione degli Accreditamenti direttamente presso le sale stampa siano informati sui

Giornalisti accreditati e su quelli non accreditati, e quindi applichino le decisioni della CNMI sugli Accreditamenti;
g)  provvedere alla tenuta delle liste ufficiali di cui al precedente art. 3.12.

5.2 Nei casi indicati nel precedente art. 5.1 lettera d), la decisione sul rilascio degli Accreditamenti sarà riservata al Comitato di Presidenza della CNMI.

Art. 6 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 20 novembre 2008.

Milano, 20 novembre 2008

 

 

A.I.F.
Author: A.I.F.

A.I.F.

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