Comunicazione preventiva per lo svolgimento di attività concernenti prodotti audiovisivi

Ai sensi dell’art. 75 bis del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS):

 “Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro.

Per le attività svolte nell’ambito della Provincia di competenza moduli  si può presentare:

– per posta elettronica certificata

– in duplice copia direttamente all’Ufficio Licenze della Questura negli orari di apertura al pubblico;

– in duplice copia inviata alla Questura di competenza con raccomandata A.R.

Alla comunicazione è necessario allegare:

– fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità

 

In caso di trasferimento della sede dell’attività, presentare una nuova dichiarazione preventiva.

 Rif. Normativi: art 75 bis Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS); art. 8, comma 2, Legge 248/2000; art. 13, comma 1, lett. d), del Decreto Legge n. 5/ 2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012).

 

N.B.: Se oltre all’attività sopra descritta si intende avviare anche l’attività di fotografo,  V.:  Fotografi – Comunicazione per l’inizio attività di arti fotografiche   

tratto dal sito ufficiale della polizia di stato https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045b5732610f57a613809271

A.I.F.
Author: A.I.F.

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